Verità per Giulio Regeni

BONUS 200 EURO: LE CATEGORIE CHE DEVONO PRESENTARE DOMANDA

PRIME INFORMAZIONI SULL’ARTICOLO 32 DEL DL 50/2022

Per il bonus di 200 euro a luglio non tutte le categorie interessate dovranno fare domanda. Infatti, l’articolo 32 del Dl 50/2022 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17 maggio scorso, prevede il pagamento automatico dell’una tantum da parte di Inps a pensionati, percettori del reddito di cittadinanza e a tutte quelle categorie per le quali l’Istituto è già in grado di verificare il possesso del requisito reddituale individuale (35 mila euro) a cui è subordinato il riconoscimento del sussidio.

Tra le categorie che invece sono tenute ad inoltrare formale richiesta all’Inps figurano:

  • lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022);
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del decreto e iscritti in via esclusiva alla Gestione separata che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
  • lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 abbiano lavorato per almeno 50 giornate e prodotto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile). Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto, alla Gestione separata;
  • incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla data di entrata in vigore del decreto alla Gestione separata

Attenzione: i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo, ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro, i lavoratori stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi dal turismo e stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi privi di partita IVA iscritti in gestione separata, incaricati alle vendite a domicilio, che hanno percepito l’indennità una tantum di € 2.400 (Dl 41/2021) e relativa proroga di € 1.600 (Dl. 73/2021), l’indennità pari a 200 euro è posta in pagamento automaticamente dall’Inps.

Si rimane in attesa delle circolari applicative e del rilascio della procedura Inps per l’inoltro delle domande. Appena disponibili seguiranno ulteriori aggiornamenti.

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